Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 340-bis. - (Oltraggio a un pubblico ufficiale). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
      La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o telematica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.
      Le pene sono aumentate di un terzo quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone».